I nostri servizi

Igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro

La C.M.L. VESUVIO dispone di una struttura tecnica altamente specializzata e in continuo aggiornamento in grado di fornire CONSULENZE PROFESSIONALI in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e per ogni problematica ambientale. La SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti), dal medico competente e dai lavoratori stessi, al fine di ridurre o minimizzare il rischio di infortuni sul lavoro e/o di malattie professionali in cui incorrono i dipendenti, altri lavoratori, collaboratori esterni (subcontraenti) e quanti si trovino anche occasionalmente all'interno dell'Azienda. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: il datore di lavoro è il principale soggetto e responsabile della sicurezza nell'impresa e secondo la normativa in vigore DEVE: adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla legge (es. la redazione del DVR), INFORMARE, FORMARE ED ADDESTRARE i propri lavoratori, CONTROLLARE lo STATO DI SALUTE dei lavoratori, verificandone l'idoneità alla mansione (nominando il MEDICO COMPETENTE), VIGILARE sulla corretta osservanza delle norme in materia di SICUREZZA nei luoghi di lavoro. In caso contrario il datore di lavoro è soggetto a SANZIONI PECUNIARIE e DETENTIVE.

ADDESTRARE

La CML VESUVIO dispone di una struttura tecnica altamente specializzata e in continuo aggiornamento in grado di fornire CONSULENZE PROFESSIONALI in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e per ogni problematica ambientale. La SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti), dal medico competente e dai lavoratori stessi, al fine di ridurre o minimizzare il rischio di infortuni sul lavoro e/o di malattie professionali in cui incorrono i dipendenti, altri lavoratori, collaboratori esterni (subcontraenti) e quanti si trovini anche occasionalmente all'interno dell'Azienda. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: il datore di lavoro è il principale soggetto e responsabile della sicurezza nell'impresa e secondo la normativa in vigore DEVE: adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla legge (es. la redazione del DVR), INFORMARE, FORMARE ED ADDESTARE i propri lavoratori, CONTROLLARE lo STATO DI SALUTE dei lavoratori, verificandone l'idoneità alla mansione (nominando il MEDICO COMPETENTE), VIGILARE sulla corretta osservanza delle norme in materia di SICUREZZA nei luoghi di lavoro. In caso contrario il datore di lavoro è soggetto a SANZIONI PECUNIARIE e DETENTIVE.

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Valutazione rischi e indagini ambientali

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Strumentazione utilizzata per le valutazioni

- Fonometri;
- Stazioni Microclimatiche;
- Accellerometri;
- Analizzatori Campi Elettromagnetici ad Alta e Bassa Frequenza;
- Analizzatori di emissione CO e CO2;
- Misuratori delle Radiazioni Ottiche Artificiali;
- Pompe di prelievo con apparati di captazione Amianto

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H.A.C.C.P. (D.Lgs 193/07, REG. CE 852/2004)

- Individuazione misure correttive e dei punti critici;
- Elaborazione del Manuale di Autocontrollo;
- Predisposizione Procedure Operative e Verifiche periodiche ispettive interne;
- Formazione del Personale

Verifiche impianti elettrici di messa a terra

Il D.P.R. n° 462/01, entrato in vigore il 23/01/2002, stabilisce l’obbligo a carico del datore di lavoro di sottoporre a verifica periodica gli impianti di messa a terra dell’azienda. Il D.Lgs. 81/08 all'art. 87 ribadisce tale obbligo. Le verifiche, previste con una periodicità di due o cinque anni, riguardano:

Si ricorda che tale adempimento è un onere del datore di lavoro, non del proprietario dell’immobile/sito in cui vi si svolge l’attività lavorativa. A tutt’oggi i soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche sono gli Organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico e le ASL e le ARPA territoriali. La C.M.L. Vesuvio S.r.l. in collaborazione con Organismi abilitati vi offre il servizio di verifica ai sensi del su citato D.P.R. 462/2001. In caso di inottemperanza agli obblighi di legge previsti dal D.P.R. 462/01, il datore di lavoro o rappresentante legale risponde penalmente e civilmente della mancata esecuzione della verifica prevista, nel caso di infortunio riconducibile a tale inadempienza. Inoltre l’Art. 87 del D.Lgs. N. 81/08 sanziona il datore di lavoro per la mancata effettuazione delle verifiche periodiche previste per legge dal DPR 462/01 e per la mancanza dei verbali di controllo degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche (sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2500 euro). Ancora il datore di lavoro viene sanzionato dall'Art. 68 qualora gli impianti non vengano sottoposti a regolare manutenzione (arresto da tre a sei mesi o con ammenda da 2.000 a 10.000 euro, comma 1 punto b) per le modalità applicative valgono, conseguentemente, le procedure previste dal D.Lgs. n. 758/94.